Onorevoli Colleghi! - Dopo il lungo lavoro di ricognizione ed indagine sul settore delle cosiddette «medicine non convenzionali» emerge una necessità di chiarificazione delle premesse che portano il legislatore a poter normare con competenza ed ordine questo settore così variegato.
      Da quello che inizialmente si presentava come un unico comparto professionale possiamo oggi distinguere due settori che definiscono due modi di agire in favore della salute del cittadino, ma a partire da assunzioni di responsabilità così diverse da evidenziare la necessità di essere normati con modalità differenti pur rimanendo all'interno dello stesso quadro di intenti.
      Possiamo quindi definire «medicine non convenzionali» tutte quelle metodiche che, a partire da una diagnosi scientifica tradizionale, consentono una assunzione di responsabilità nella cura della patologia individuata, attraverso atti medici e non medici.
      Definiamo invece «discipline bio-naturali» tutte quelle metodiche che, esercitate con competenza professionale, stimolano, sotto vari aspetti, le risorse vitali dell'individuo contribuendo alla sua integrazione nell'ecosistema.
      Nell'ultimo decennio si sono affermate e diffuse nella realtà sociale numerose discipline mirate al benessere, alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni vitali della persona, alla rimozione degli stati di disagio, in generale quindi mirate a generare una migliore qualità della vita.
      Lo Shiatsu, lo Yoga, il Tai-Qi, il Qi-Qong, eccetera, sono ormai pratiche molto diffuse anche nel nostro Paese, molte migliaia di praticanti, centinaia di scuole, milioni di persone sono coinvolte a vario titolo nella vita di queste discipline e la partecipazione tende ulteriormente a crescere. Spesso vengono intese come forme

 

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di cura, ma la definizione che abbiamo dato prima chiarisce gli ambiti della diversità e, anche per evitare strumentalizzazioni di mercato e favorire una cultura nuova e utile alla salute di tutti, è necessario definire merito e limiti di queste nuove professionalità.
      Tutte queste pratiche hanno un comune riferimento alla vita e alla natura e questo suggerisce i termini biologico e naturale; la dichiarata intenzione di non collocarsi in un ambito di cura specifico di patologie né convenzionale né non convenzionale suggerisce di evitare il termine medicine e di adottare il termine tipico delle pratiche evolutive, cioè discipline.
      Da qui la definizione di discipline bio-naturali.
      Pure nella loro diversità e notevole eterogeneità, queste discipline si riconoscono in alcuni princìpi base che le accomunano e in particolare:

          l'approccio globale alla persona e alla sua condizione;

          il miglioramento della qualità della vita;

          la stimolazione delle risorse vitali della persona;

          l'educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente.

      In questo quadro comune si innestano le peculiarità tipiche di ogni disciplina, ciascuna delle quali utilizza approcci, tecniche, strumenti e dinamiche originali e coerenti con il modello culturale, o i modelli culturali, da cui hanno preso origine.
      Alcune di queste discipline si caratterizzano principalmente come «arti manuali», altre privilegiano un approccio basato su conoscenze teoriche e su una funzione di «consulenza», altre ancora uniscono i due aspetti.
      Appare pertanto evidente l'importanza di una legge che regolamenti questo settore, consentendo di garantire la qualità del servizio e la serietà e l'adeguatezza dei curricula formativi degli operatori a tutela dell'utenza.
      In breve:

          l'articolo 1 della presente proposta di legge definisce il concetto di discipline bio-naturali. Stabilisce, inoltre, le attività dell'operatore di discipline bio-naturali che avranno ad oggetto la promozione e conservazione dello stato di benessere;

          l'articolo 2 tratta della formazione e abilitazione all'attività di operatore di discipline bio-naturali;

          l'articolo 3 istituisce la Commissione nazionale per le discipline bio-naturali, che avrà al proprio interno la rappresentanza degli organismi rappresentanti gli operatori, gli enti di formazione e i consumatori, nonché un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di presidente;

          l'articolo 4 stabilisce le modalità per il rilascio dell'attestato della qualifica di operatore di discipline bio-naturali;

          l'articolo 5 prevede un controllo sull'esercizio dell'attività professionale e l'aggiornamento dei professionisti;

          l'articolo 6 istituisce il Registro nazionale degli operatori di discipline bio-naturali;

          l'articolo 7, infine, prevede, come norma transitoria, il riconoscimento di titoli pregressi a professionisti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge nonché delle eventuali iniziative di formazione in corso alla data di entrata in vigore della legge.

 

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